Art. 5.

      1. Dopo l'articolo 336 del codice civile è inserito il seguente:

      «Art. 336-bis. - (Diritto al contraddittorio). - I procedimenti riguardanti i minori devono prevedere, pena la nullità, il contraddittorio tra tutte le parti interessate. In particolare il giudice deve sempre sentire personalmente sia il minore che i genitori.

 

Pag. 7


      Nell'ascoltare il minore il giudice deve avvalersi dell'assistenza di un consulente che disponga di idoneo titolo di studio e di comprovata esperienza, e deve dare conto in sede di motivazione delle aspirazioni e dei bisogni del minore stesso, ove ritenga di doverli disattendere.
      I servizi di assistenza sociale intervengono nei procedimenti riguardanti i minori soltanto in sede di esecuzione del provvedimento del giudice e finché ne dura l'efficacia fornendo assistenza e collaborazione entro i limiti che il giudice stesso stabilisce caso per caso».